Adempimenti del curatore per la chiusura del fallimento

L’art.118 L.F. disciplina i casi di chiusura del fallimento ed in seguito indica alcune attività del Curatore fallimentare. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  1. se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  2. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
  3. quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
  4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Questa situazione può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.

Considerato che l’attività del Curatore, volta alla chiusura del fallimento, è disciplinata da diversi articoli della Legge fallimentare, per facilitarne la comprensione, di seguito si riporta un elenco degli adempimenti:

  • verificare se sul fascicolo informatico vi sono somme prenotate a debito e annotate sul “Foglio notizie ex art. 280 T.U. 115/2002 ancora da pagare.

Se nulla risulta, richiedere alla cancelleria il “Foglio notizie”. Se vi sono ancora somme da pagare, la cancelleria invierà tramite PCT il “Foglio notizie” ed il modello F23 precompilato.

(Dopo aver effettuato il pagamento, depositare tramite PCT la ricevuta modello F23 in cancelleria).

  • In prossimità della chiusura, valutare ove depositare la documentazione distinguendo:
    1. la documentazione del curatore relativa alla sua gestione (che deve essere conservata per 10 anni – 2 anni messaggi PEC – a far data dalla chiusura del fallimento a cura e spese del curatore stesso);
    2. la documentazione ricevuta dalla società e relativa al periodo ante fallimento (che deve essere conservata per tutta la durata del fallimento e poi nei normali termini ovvero 10 anni dalla data del documento – art. 2220 c.c.)
  • in caso di richiesta di gratuito patrocinio, controllare se vi sono spese da rimborsare all’ufficio recupero crediti civili.
  • formare il rendiconto della gestione (art. 116 L.F.).
  • presentare in cancelleria il rendiconto della gestione domandando al G.D. la fissazione dell’udienza per l’approvazione (previo esame di eventuali contestazioni da parte degli interessati che dovranno inviare alla PEC del fallimento 5 giorni prima dell’udienza) (art. 116 L.F.);
  • comunicare immediatamente a tutti i creditori ammessi al passivo, opponenti, in prededuzione non soddisfatti ed al fallito (o al legale rappresentante) l’avvenuto deposito del rendiconto e la fissazione dell’udienza per l’approvazione inviando loro copia del rendiconto (art. 116, comma 3°, L.F.)
  • presenziare all’udienza depositando la prova dell’avvenuta comunicazione ai creditori ed al fallito (o legale rappresentante). Il G.D. redigerà verbale che dovrà essere in seguito allegato all’istanza per la liquidazione del compenso al Curatore).
  • chiedere la liquidazione del compenso, in seguito l’approvazione del rendiconto. All’istanza dovrà essere allegato il rendiconto con verbale di approvazione e gli altri documenti richiesti e dichiarare se sono stati in precedenza percepiti acconti. Dovrà essere giustificata la maggior durata se superiore a 5 anni nonché il rimborso delle spese di procedura anticipate e non ancora rimborsate e la liquidazione delle spese successive alla presentazione del rendiconto.
    (In caso di incapienza il Curatore potrà chiedere al G.D. la liquidazione del compenso a carico dell’Erario).
  • concordare con l’istituto di credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data presunta dell’esecuzione dei pagamenti indicata dal Curatore
  • predisporre il piano di riparto finale e presentarlo in Cancelleria (art. 110 e 117, comma 1, L.F.) Si ricorda che:
    1. deve essere inserito, tra le spese di procedura, il compenso del Curatore così come liquidato in precedenza;
    2. per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle imposte dirette e/o dell’IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato versamento di tali tributi – art. 6 bis, Legge 410/97 – Circolare Ag. Entrate 26/E del 22.3.2002)
    3. per i pagamenti a favore dell’INPS bisogna considerare la Legge 662 del 23.12.1996 – commi 220 e segg.
  • non appena il G.D. ordina il deposito del piano di riparto in cancelleria, dovrà essere comunicato, mediante pec o con deposito in cancelleria, a tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex art. 98) allegando copia
  • per i crediti condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, depositare le somme loro spettanti nei modi stabiliti dal G.D. (art. 117 L.F.). Medesimo discorso vale per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato,
  • chiedere al G.D. l’esecutività del piano di riparto finale depositando in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto le comunicazioni (art. 110 L.F.); il tutto a seguito del decorso il termine per eventuali reclami ex art. 110, comma 3, L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione).
  • inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici in caso di creditori irreperibili, procedere ex art. 117, comma 5, secondo le procedure del proprio Tribunale
  • i creditori già irreperibili che vogliono richiedere le somme depositate a loro nome sul libretto giudiziario, devono presentare istanza al G.D. da depositare in cartaceo in Cancelleria (il creditore dovrà dimostrate la propria identità e legittimazione). Il GD chiederà quindi il parere all’ex Curatore e poi emetterà il proprio nulla osta. La cancelleria redigerà il mandato di pagamento
  • depositare istanza al Tribunale per la chiusura della procedura (art. 119 L.F.) controllare che nel fascicolo siano presenti tutti i documenti (Libro Cassa; Pagamento Foglio Notizie (Camp. Civ./CUF); matrice assegni ripartizione e/o copie bonifici; fattura del Curatore (che non fanno parte del fascicolo sul PCT)
  • se il fallimento si chiude ex art. art. 118 – comma 1 – n. 4) prima dell’approvazione del programma di liquidazione (insufficienza di attivo), richiedere prima il parere del Comitato dei Creditori e del fallito (Art. 119, comma 2, L.F.)
  • a seguito della dichiarazione di chiusura, valutare la prassi del Tribunale relativo alle comunicazioni
  • se fallimento di società e nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4), chiedere, spirati i termini per eventuali reclami, la cancellazione dal registro imprese (art. 118 L.F)
  • procedere con la cancellazione di eventuali Unità locali iscritte (se presso altre C.C.I.A.A.);
  • disdire la PEC del fallimento appena possibile.

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