Tutela della privacy del minore in un mondo digitale

La tutela dei minori nel commercio elettronico e rete internet: analisi dei limiti e pericoli per i minori.

Una panoramica generale.

Alla luce di questa panoramica, minori e i servizi digitali sono un argomento che non viene per la prima volta trattato solo dal nuovo regolamento europeo, ma si riscontra una vasta regolamentazione precedente in materia.

A causa dell’uso di enormi piattaforme online, spesso dislocate in America, cresce dall’avvento dei social network, la necessità di una disciplina organica e armonica.

Infatti essi hanno avuto un notevole sviluppo nella generazione contemporanea, in quanto vengono utilizzati quale strumento attraverso cui le persone, e i minori soprattutto, possono esprimere quelli che sono i propri pensieri: condividono pareri, opinioni e gusti attraverso queste piattaforme creandosi così una propria identità personale.

Secondo una recente statistica dell’Unicef, ogni giorno, nel mondo, 175.000 bambini e ragazzi si connettono a Internet per la prima volta nella loro vita e, secondo una stima globale, i minorenni hanno un tasso di presenza sul web del 71% rispetto al 48% della popolazione totale. È facile dunque immaginare la mole dei dati condivisi dai più giovani on line, più o meno consapevolmente. Proprio in ragione della minore consapevolezza dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia nonché dei loro diritti.

Disciplina Europea.

All’art. 8, infatti, il GDPR prevede che, nell’ambito di offerte dirette di servizi ai minori, il trattamento dei dati sia lecito ove il minore abbia almeno 16 anni ma gli Stati membri possono stabilire un’età inferiore, purché non inferiore ai 13 anni. Per i soggetti con età inferiore ai 16 anni (o quella eventualmente stabilita dagli Stati membri), l’art. 8 GDPR stabilisce che il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale e prevede che il titolare del trattamento si adoperi in modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. Allo stato, tuttavia, non è previsto un metodo univoco per verificare il consenso e, in ogni caso, dovrà tenersi conto del rischio di falsificazioni da parte dei minori e dell’esigenza di evitare inutili burocratizzazioni.

Dopo anni di disinteresse, dunque, per la prima volta a livello europeo, viene fissata a 16 anni l’età minima per la prestazione in autonomia del consenso al trattamento dei propri dati, riducibile sino a 13 anni dai singoli Stati membri (limite che, con occhio malizioso, potrebbe leggersi come un riferimento all’età minima prevista per l’iscrizione a Facebook), con la conseguenza che il trattamento dei dati dell’infrasedicenne (eventualmente infratredicenne) può avvenire solo con il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale (salvi i casi di trattamenti effettuabili senza il consenso ex art. 6 GDPR). A livello interno, quindi, la disciplina delineata dal GDPR costituisce una deroga alla regola generale di cui all’art. 2 del Codice Civile secondo cui, come noto, la capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età, salvo che non sia prevista un’età diversa. Peraltro, lo schema di Decreto Legislativo del marzo 2018 recante disposizioni per l’adeguamento al GDPR, all’art. 6, abbassa l’età a 14 anni, ponendola in linea con l’età del consenso in riferimento agli atti sessuali.

La regolamentazione precedente riguardando il tema dei social network prevedeva già un’età minima per iscriversi a 13 anni; questo perché le piattaforme applicano il limite fissato dalla legge federale americana del COPPA, prima accennata, la quale impone che nessuna persona giuridica, tranne gli enti pubblici, abbia la facoltà di utilizzare e raccogliere i dati dei minori di anni 13. Ulteriormente, la normativa statunitense prevede la necessità di un preavviso di tale trattamento verso chi ha la responsabilità genitoriale del trattamento dei dati dei minori, per ottenerne il consenso, sempre dimostrabile sotto richiesta dell’autorità.

Tali piattaforme, inoltre hanno l’obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate alla tecnologia disponibile e hanno altresì il divieto di non richiedere e raccogliere i dati che non risultano necessari al trattamento richiesto.

In Europa, rispetto al parallelo americano, non era previsto un vero e proprio limite – soglia di trattamento, ma era deducibile e ricavabile dai quadri normativi generali.

In Italia si ricorda che il concetto di capacità d’agire, ovvero l’attitudine del soggetto a compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica, si acquista con l’avvento dei diciotto anni (art.2 c.c.); pertanto il minore con età compresa tra 14 e 18 anni si ritiene avere la cosiddetta “capacità giuridica attenuata”. Un esempio, considerando la normativa europea, si prevede il limite di 16 anni per far sì che il minore possa dare autonomamente il proprio consenso al trattamento medico, mentre al di sotto di tale soglia il medico ha l’onere di dover valutare la maturità e la capacità di discernimento del minore. Il medico deve ponderare se egli è capace di poter prendere decisioni in autonomia oppure deve rivolgersi al genitore, al tutore per ottenere il consenso al trattamento.

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