Superbonus residenti all’estero

Acquisto casa antisismica: spetta il superbonus 110% al residente all’estero

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 91 del 8 febbraio 2021 chiarisce che, in caso di acquisto di casa antisismica, anche il contribuente residente all’estero e futuro proprietario dell’ un immobile ad uso abitativo in Italia può accedere al superbonus 110%.

Nel caso concreo, il soggetto che ha presentato l’interpello è un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’Aire, senza redditi in Italia, che chiede di poter accedere al superbonus 110%. 

Questi entro il dicembre 2021 intende acquistare un’unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di costruzione all’interno di un complesso residenziale in fase di costruzione in zona sismica 3, il tutto previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi rispetto all’edificio precedente. In particolare, l’impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione a marzo 2018 e a luglio 2018  il permesso di costruire 3 palazzine ad uso abitativo incidenti sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto all’edificio precedente.

Dopo aver preso in esame il caso in questione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di usufruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio e richiama il quadro normativo di riferimento; l’Ufficio  richiama l’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, ovvero la norma che muta le regole applicative del sismabonus.

Secondo la normativa vigente, i destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche che acquistino un immobile, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione; l’accesso alla detrazione è previsto per tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Essendo una detrazione dall’imposta lorda, tuttavia, il superbonus 110% non può essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti hanno la possibilità di beneficiare della fruizione indiretta del superbonus 110%, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Quanto alla tipologia di immobile, l’agevolazione è prevista per gli acquirenti di nuove unità immobiliari o immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi con demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Tali interventi devono determinare il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Inoltre, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori gli immobili devono essere alienati.

L’agevolazione in commento, originariamente in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è stata successivamente estesa, a seguito dell’ulteriore rinvio operato dall’articolo 119 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, agli acquirenti delle “cd. Case antisismiche”, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le quali si applica la maggiore aliquota prevista dal predetto articolo 119.

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