Ricorso commissione tributaria

RICORSO TRIBUTARIO: COS’E’ E QUANDO E’ POSSIBILE PROPORLO

Il ricorso tributario può essere proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente da tutti i contribuenti che ritengano di aver ricevuto un atto impositivo emesso da Agenzia Entrate o Agenzia Entrate – Riscossione (ex Equitalia) che si reputi infondato o illegittimo, al fine di richiederne l’annullamento.

In particolare il ricorso può essere proposto avverso:

–  l’avviso di accertamento del tributo

–  l’avviso di liquidazione del tributo

–  il provvedimento che irroga le sanzioni

–  il ruolo e la cartella di pagamento

–  l’avviso di mora

–  l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

–  il fermo di beni mobili registrati

–  il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti

–  il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

–  ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie

 

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Per instaurare un contenzioso tributario è necessario proporre, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla ricevuta notifica dell’atto impositivo.

Il ricorso introduttivo del giudizio dovrà contenere l’indicazione dell’atto impugnato, dell’ufficio contro il quale si propone il ricorso, dell’oggetto della domanda, delle ragioni per le quali il ricorso viene proposto, della Commissione tributaria alla quale è diretto, del codice fiscale del ricorrente, del nome del legale rappresentante del ricorrente e del suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il ricorso dovrà poi essere notificato all’ufficio da cui l’atto contestato proviene tramite ufficiale giudiziario, per posta con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno oppure con consegna diretta.

Successivamente il contribuente è tenuto a costituirsi in giudizio entro trenta giorni successivi alla data di notifica del ricorso: entro questo termine deve trasmettere alla Commissione tributaria o depositare una copia o l’originale del ricorso, allegando una copia della spedizione per raccomandata o della ricevuta di deposito; il tutto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata, unitamente al contributo unificato tributario di valore proporzionale al valore della controversia, calcolato al netto di sanzioni e interessi.

Nel caso di controversia annoverata nell’ambito della mediazione tributaria (ossia nel caso in cui il valore della controversia risulti entro i 50.000 €), il ricorrente non potrà costituirsi in giudizio prima che siano decorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, ed entro i successivi 30 giorni.

Alla costituzione del ricorrente seguirà poi la costituzione dell’Amministrazione Finanziaria tramite il deposito delle controdeduzioni.

Verrà poi celebrata l’udienza per la discussione della eventuale istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato contenuta nell’atto introduttivo del giudizio e , a seguire, l’udienza di trattazione della controversia a seguito della quale la Commissione Tributaria Provinciale emetterà la sentenza con cui accoglie o respinge il ricorso presentato dal Contribuente.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’ATTO IMPUGNATO

L’atto impugnato e i suoi effetti giuridici non vengono sospesi con la proposizione del ricorso, anche se il contribuente ha comunque la possibilità di presentare un’istanza di sospensione cautelare dell’atto nel caso in cui ritenga che lo stesso sia potenzialmente in grado di provocargli un danno irreparabile.

La richiesta di sospensione deve essere motivata e deve essere decisa nei sei mesi successivi alla data di presentazione del ricorso, all’esito dell’udienza fissata ad hoc dal Collegio Giudicante; in caso di sospensione dell’atto impugnato l’udienza di trattazione del merito della controversia dovrà poi essere fissata entro novanta giorni dalla data della pronuncia cautelare.

Chiaro pertanto comein caso di presentazione di un ricorso tributario avverso un atto impositivo ciò non comporta l’automatica esenzione dall’obbligo di pagare gli importi di denaro richiesti con l’atto.

Nell’eventualità in cui si tratti di un avviso di accertamento emesso per l’Iva e le imposte dirette, per esempio, devono essere versati gli importi definitivi – se ve ne sono – e un terzo delle imposte contestate, con i relativi interessi, a meno che il Contribuente, contestualmente al ricorso o con atto sperato, non abbia presentato apposita istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Dopodiché, nel momento in cui il ricorso dovesse essere accolto, si provvederà a un rimborso di ufficio delle somme pagate in virtù dell’atto impugnato e poi annullato dal Giudice Tributario. Se il rimborso non verrà effettuato, il contribuente potrà fare di nuovo riferimento alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’ottemperanza, o alla Commissione tributaria regionale in caso di gradi di giudizio successivi al primo.

 

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