Prescrizione del bollo auto

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Bollo auto: cos’è e quando si paga 

Come noto, il bollo auto è una tassa regionale sulla proprietà dei veicoli (auto e moto) immatricolati in Italia; è dovuto da chi, alla scadenza del termine previsto per il pagamento, ne risulta proprietario, indipendentemente dal fatto che il mezzo venga o meno messo in circolazione.

Il bollo auto si paga una volta l’anno, ed in particolare entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, per la determinazione della quale si dovrà fare riferimento alla data di immatricolazione e alla tipologia del veicolo.

Prescrizione del bollo e della relativa cartella esattoriale

Come tutte le tasse, finanche la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione: trattandosi di tributo regionale, la Regione competente ha un termine massimo entro cui chiedere il pagamento degli arretrati, oltre il quale nulla le è più dovuto. 

Superato questo termine, il mancato pagamento del bollo auto è considerato prescritto e, nonostante l’omesso versamento dell’importo del bollo, il possessore del veicolo sarà libero da ogni obbligo. 

La prescrizione del bollo auto è di tre anni, con la precisazione che i tre anni iniziano a decorrere dal 1 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato. Di conseguenza, a partire dal 1 Gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di versamento della tassa automobilistica è illegittima a causa dell’intervenuto termine di prescrizione della stessa.

Gli stessi principi valgono anche dopo la notifica della cartella esattoriale del bollo auto, alla quale si applicano le medesime regole previste per le imposte in esse richieste, pertanto

la cartella esattoriale con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento della tassa automobilistica si prescrive in tre anni.

Atti interruttivi della prescrizione

Affinché il bollo auto non pagato si prescriva nel termine di tre anni, è necessario  che, nell’arco di tale termine, non giungano al contribuente atti interruttivi della prescrizione, ossia  richieste di pagamento tramite le quali la Regione sostanzialmente mette in mora il contribuente richiedendogli il pagamento del dovuto. Queste comunicazioni hanno l’effetto di interrompere la prescrizione, ossia di farla decorrere da capo. 

Sono atti interruttivi: il sollecito di pagamento del bollo inviato dalla Regione titolare del credito, l’avviso di accertamento, la notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione, il preavviso di fermo dell’auto e l’atto di pignoramento.

Come far valere la prescrizione del bollo auto

In caso di notifica di un avviso di accertamento o di una cartella esattoriale successivamente al decorso del termine di prescrizione di tre anni, l’atto dovrà essere impugnato entro i successivi sessanta giorni con apposito ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

E’ importante evidenziare che, in assenza di ricorso, l’atto fiscale, nonostante sia ormai illegittimo per intervenuta prescrizione, diventa definitivo, con conseguente reviviscenza dell’obbligo di pagamento del bollo auto (prescritto!).

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