Pillole di processo tributario telematico

Dal 1°Luglio 2019 finanche il processo tributario è diventato obbligatoriamente telematico, con la precisazione che l’obbligo del deposito telematico è relativo ai soli ricorsi e appelli notificati alla controparte da tale data; invariato, invece, il deposito cartaceo dei ricorsi già notificati al Fisco prima di tale data.

Cosa cambia con il PTT?

1) Le modalità di sottoscrizione degli atti e dei documenti

Le regole e le specifiche tecniche attualmente vigenti prevedono che l’atto introduttivo del giudizio venga redatto con un programma di video scrittura e poi trasformato in PDF “nativo”, per poi essere firmato digitalmente dal professionista.

In particolare viene prevista come unica modalità utilizzabile quella nel formato CADES BES, ossia quella che, una volta sottoscritto digitalmente il file, aggiunge all’estensione .pdf quella .p7m. Il file, dopo la sottoscrizione digitale, avrà quindi la duplice estensione .pdf.p7m.

Da notare che nel processo tributario telematico dovranno essere sottoscritti digitalmente anche i documenti da allegare al ricorso, seppur perlopiù precedentemente scansionati e quindi non formato PDF “nativo”.

2) Il momento di perfezionamento del deposito telematico del ricorso

Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 comma 5 decreto MEF 4 agosto 2015, il deposito telematico del ricorso notificato potrà considerarsi perfezionato nella data indicata nella ricevuta di accettazione del deposito stesso.

3) Le modalità di pagamento del contributo unificato tributario

Dal 24 giugno 2019, nell’intero territorio nazionale, è possibile effettuare telematicamente il pagamento del contributo unificato utilizzando il servizio “pagoPA”, fino a tale data consentito solo nella regione Toscana e nella regione Lazio. Sarà comunque possibile utilizzare anche modalità analogiche ma, una volta acquistato il relativo contrassegno il professionista dovrà scansionarlo, sottoscrivere digitalmente la scansione ottenuta e allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati e, successivamente bisognerà depositare, presso la segreteria della commissione tributaria competente, l’originale del contrassegno.

 

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