Pignoramento Stipendio Limiti

pignoramento stipendio

 

Quel che interessa ai fini della presente trattazione sono i limiti di pignorabilità dello stipendio “da parte dello stato”. Stiamo parlando, quindi, del pignoramento presso terzi dello stipendio.

L’Agenzia potrà pignorare con limitazioni ignote ai privati. La vera ragione di questo distinguo non è chiara: c’è chi ritiene che i limiti siano stati posti perché lo stato non può comportarsi come un privato, nell’azione di recupero del credito. C’è chi sostiene, invece, che lo stato potrebbe avere un effettivo vantaggio nei confronti dei privati nell’acquisizione di dati e informazioni utili che deve essere controbilanciato da limiti.

In breve, l’agenzia delle entrare quando pignora lo stipendio (salario o tfr) del contribuente può bloccare:

  • 1/10 dello stipendio quando questo è inferiore a €.2.500,00;
  • 1/7 dello stipendio quando questo è ricompreso tra €.2.500,00 e €.5.000,00;
  • 1/5 dello stipendio quando questo è superiore a €.5.000,00.

E’ vero che Pignoramento stipendio Equitalia ha dei limiti ben riportati su questa pagina di Agenzia delle Entrate Riscossione (in fondo alla pagina, https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/) ma è anche vero che il più delle volte se ne dimentica e applica la trattenuta massima (1/5) il così detto pignoramento del quinto dello stipendio anche per salari normali o modesti.

Sta, dunque, al contribuente avere queste informazioni, chiedere di ridurre il pignoramento alla quota massima consentita (1/10 o 1/7) e diffidare l’Agenzia al rimborso del maggior importo trattenuto.

ESEMPIO NUMERICO: poniamo che Agenzia delle Entrare Riscossione proceda per il recupero dell’importo di €.5.000,00 con il pignoramento dello stipendio del contribuente di €.1.600,00 e lo faccia per la quota di 1/5, nonostante il limite sopraccitato di 1/10 e ciò in violazione dei limiti previsti per il pignoramento dello stipendio.

Quindi, invece di prelevare €.160,00 (€.1.600X1/10) preleverebbe €.320,00 (€.1.600X/1/5) con l’ingiusta aggressione e trattenimento dell’importo di €.160,00 (dato dalla differenza tra €.320 e €.160).

Tale maggior prelievo (€.160/mese) dovrà essere restituito al contribuente per ogni mese di illecito prelievo con buona pace delle normali eccezioni di Equitalia che, solitamente, sostiene che il maggior prelievo viene trattenuto sul maggior dovuto. In breve Agenzia delle Entrate vorrebbe sostenere – continuiamo l’esempio numerico sopra riportato – che siccome deve recuperare €.5.000,00 complessive quel maggior prelievo va a decurtazione di quell’importo.

Sebbene il principio matematico non faccia una grinza quel che non può essere concesso è che un ente pubblico proceda in maniera illegittima e in aperta (alcune volte furba) violazione delle norme. Ma non solo. Il pignoramento dello stipendio può essere bloccato entro certi limiti proprio per garantire al contribuente un livello di vita che, invece, il maggior prelievo rischia di sacrificare.

Il ristoro immediata del mal tolto, quindi, serve a riequilibrare la situazione di liceità e la tutela del diritto insopprimibile del contribuente allo stile di vita garantito per diritto naturale e legge.

Rivolgetevi al vostro avvocato di fiducia esperto in aspetti tributari.

 

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