Pignoramento conto corrente

Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi.

Tra le modalità tipiche di recupero del credito il creditore munito di titolo esecutivo può procedere in executivis – dopo aver notificato il precetto e fatto decorrere i gg.10 minimi per l’adempimento spontaneo – scegliendo i beni da aggredire.

La scelta di aggredire il conto corrente del debitore – o i conti correnti del debitore – è una delle scelte migliori perché vanno a bloccare denaro liquido che deve solo essere assegnato, non già venduto, liquidato e assegnato.

Il conto corrente ai fini del presente argomento è un debito che la Banca ha nei confronti del soggetto debitore. La Banca, in questo caso, funge da debitor debitoris e con il pignoramento del conto si accorcia di un anello la catena dei pagamenti.

Poniamo che la Banca X abbia depositate sul conto corrente delle somme del debitore Y e che il conto corrente venga pignorato dal creditore Z cosa avviene, concretamente: la Banca X paga su ordine del giudice direttamente al creditore Z le somme utili ad estinguere le ragioni portate dal precetto. Non ci sarà quindi un doppio passaggio da X a Y e, poi, da Y a Z ma un unico da X a Z. Con tale attività la Banca, estinguendo cioè un debito di Y estingue contestualmente il suo debito nei confronti del correntista.

MODALITA’ DI PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE

La modalità più corretta e certa di pignoramento del conto corrente è quella di pignorare il conto presso la filiale della Banca dove è aperto il rapporto di conto corrente.

Questo perché le filiali delle Banche erano da sempre considerate delle entità autonome chiamate e rispondere singolarmente per i soli rapporti e contratti che avevano aperti.

Da ultimo, però, deve notarsi come tutti i primi istituti di credito nazionali abbiamo accentrato la gestione dei pignoramenti delegando ad una struttura unica la risposta in merito all’esistenza dei rapporti attivi.

Di qui, è chiaro che questo estensore non possa che suggerire la contemporanea notifica del pignoramento del conto corrente presso la filiale e presso la sede legale della Banca.

Il pignoramento del c/c è, di fatto, un pignoramento presso terzi.

Come tale deve essere redatto in forma scritta e segue le forme e la disciplina di cui agli artt.543 e ss c.p.c.

La Banca deve rendere una tempestiva risposta scritta al creditore pignoratizio in cui indica gli esatti importi esistenti sui conti correnti alla data della ricezione del pignoramento impedendo al correntista di far uscire denaro e, di contro, continuando ad accreditare importi attivi.

La dichiarazione del terzo segue il dettato dell’art.547 c.p.c. tanto che nella dichiarazione dovrà altresì indicare se vi siano stati precedenti atti di aggressione di quel valore (sequestri, pignoramenti).

Con l’inoltro della risposta scritta – solitamente le Banche inviano una pec – la Banca è esonerata dal partecipare all’udienza di assegnazione del credito. La vecchia normativa, invece, obbligava il terzo a partecipare all’udienza e a rilasciare la dichiarazione di debito innanzi al giudice dell’esecuzione. Ora la normativa dispensa da questa partecipazione il che ha avuto un diretto effetto anche sulla competenza del giudice dell’esecuzione.

E’ competente il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale presso il quale il debitore ha la residenza (prima, invece, era competente il Tribunale dove il terzo aveva la residenza/sede).

Se il terzo non dovesse rendere la dichiarazione o la dovesse rendere in ritardo (ritardo significa che il creditore indica nel pignoramento la data di udienza – solitamente tramite la consultazione degli Ufficiali Giudiziari o della cancelleria delle esecuzioni mobiliari) entra in funzione l’art.548 c.p.c. secondo il quale il G.E. (Giudice dell’Esecuzione) stabilisce un rinvio dell’udienza e chiede al creditore di rinotificare al terzo la nuova ordinanza almeno gg.10 prima della nuova udienza.

In assenza, un’altra volta, della dichiarazione del terzo o della sua comparizione in udienza il credito si presume accertato e, quindi, si presume che il terzo sia debitore del debitore e che, quindi, la Banca abbia conti correnti intestati al debitore sufficienti a coprire gli importi azionati.

Questa ipotesi è residuale, sia chiaro, ma non è di scuola o da escludere.

Se così fosse il G.E. assegnerebbe al creditore Z il credito nei confronti della Banca X – ciò avverrebbe con un provvedimento esecutivo impugnabile dal terzo ex art.617 c.p.c. per far accertare di non averne avuto tempestiva notifica.

Il giudice dell’esecuzione avrà lo scrupolo di verificare se l’indicazione del creditore nel pignoramento consenta di identificare esattamente gli importi dovuti dalla Banca. In caso positivo assegnerà il credito in caso negativo lo respingerà obbligando il creditore alla procedura prevista dall’art.569 c.p.c.

 

COME SI POSSONO CONOSCERE I CONTI CORRENTI DA PIGNORARE

Il creditore munito di valido titolo esecutivo che abbia dimostrato di aver notificato il decreto e di aver fatto decorrere il termine di cui all’art.482 c.p.c. potrà depositare (rectius iscrivere a ruolo) una istanza ex art.492 bis c.p.c. con la quale si chiede al Presidente del Tribunale il diritto di accedere alle banche dati pubbliche, solitamente INPS e Agenzia delle Entrate.

Questa autorizzazione concede di notificare all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una richiesta di accesso ai dati (simile a quella di accesso in uso ai sensi della L.241/90 in materia amministrativa) alla quale dovranno essere allegati: (i) titolo esecutivo, (ii) precetto notificato, (iii) istanza di accesso alle banche dati, (iv) autorizzazione del presidente del tribunale, (v) copia della procura alle liti.

A questa notifica, se regolare nelle forme e nei contenuti, seguirà comunicazione dell’AdE (Agenzia delle Entrate) nella quale indicherà il modello F23, i codici e gli importi delle tasse da versare per avere la notifica dei risultati.

Toccherà al creditore, quindi, inviare altra richiesta con numero di protocollo avendo cura di allegare il F23 quietanzato (con la certificazione bancaria o telematica di avvenuto pagamento).

A seguito di ciò seguirà il ricevimento di un elenco di rapporti in essere con l’indicazione delle Banche con le quali il debitore intrattiene rapporti.

L’elenco solitamente indica la ragione sociale della banca, il tipo di rapporto (attivo/passivo/deposito titoli/ conto corrente) ma nulla in merito all’attuale esistenza, consistenza o filiale di riferimento.

Il creditore, quindi, procederà al pignoramento del conto corrente notificando un atto a tutti gli istituti di credito indicati e presso le sedi legali degli stessi non potendo usufruire indicazioni più specifiche.

 

ISCRIZIONE A RUOLO

L’iscrizione a ruolo dovrà eseguirsi entro gg.30 dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Può capitare che entro tale ultima data non si abbiamo ancora le risposte del terzo pignorato.

Qui spetta al creditore fare la scelta: iscrivere a ruolo “al buio” considerando che si potrebbero avere dichiarazioni negative (non ci sono rapporti/rapporti a credito della Banca) o rinunciare all’iscrizione a ruolo così facendo perdere efficacia al pignoramento?

 

MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO

Capita, sovente, che il creditore scelga di non iscrivere a ruolo il pignoramento.

Ciò non toglie che l’Istituto di credito abbia bloccato i rapporti di conto corrente.

Nel caso in cui il debitore voglia ottenerne lo sblocco deve chiedere alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari il certificato di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento o, meglio, il certificato nominale (persona fisica: nome e cognome e c.f.; persona giuridica: ragione sociale e p.i.) di assenza di procedure esecutive pendenti.

Se la cancelleria del Tribunale competente non dovesse rilasciare tali certificazioni il debitore deve depositare istanza al G.E. per il rilascio di una dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto propende per questa seconda prassi dato che il codice di procedura civile riporta la formula con la quale si dice che il terzo pignorato non potrà disporre delle somme o degli oggetti pignorati “in assenza dell’ordine del Giudice”.

Con l’una o con l’altra la Banca dovrebbe sbloccare i conti correnti.

La dichiarazione di desistenza del creditore, è una terza via che non tutte le banche accettano.

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