Persone decedute e tutela della privacy

Dopo il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), è stato necessario emanare un decreto legislativo e per la precisione il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il Decreto Legislativo, entrato in vigore in data 19 settembre, si pone come strumento di modifica e coordinamento del codice privacy al GDPR abrogando le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 non più compatibili con il GDPR, introducendone nuove, nonché integrando e modificando le disposizioni che rimangono in vita.

Con l’adozione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il legislatore italiano ha esercitato quella specifica delega che il testo del Regolamento ha conferito mediante il rinvio alla legislazione interna degli Stati Membri.

Il decreto, in particolare, ha introdotto adeguamenti della normativa nazionale, soprattutto in settori dove il trattamento dei dati personali è più complesso e delicato (come, ad esempio, il trattamento dei dati personali cd. particolari ex art 9.4 GDPR), rispetto al quale il Regolamento prevede un margine di manovra affidato agli Stati Membri.

Tra questi, si annovera l’art. 2-terdecies, rubricato Diritti riguardanti le persone decedute, il quale al 1. comma sancisce che “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Il Regolamento n.679/16 non si applica, in ossequio al Considerando 27, ai dati personali riguardanti il deceduto, rinviando la disciplina della materia alla competenza legislativa dei singoli Stati Membri.

Pertanto, a fronte della generale inapplicabilità del Regolamento ai dati personali delle persone decedute sancita dal GDPR nel considerando 27, a mente del quale: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, introduce il concetto di diritto all’eredità del dato in caso di decesso, con la previsione espressa di una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati forniti ai servizi informativi delle società, mediante l’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR.

Un caso di applicazione pratica di questa norma si è avuto proprio di recente e nei confronti di un colosso tra i Big Tech.

Ed invero, l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile del 10/2/21 ha trattato il tema dell’eredità digitale a seguito del ricorso di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. contro la Apple Italia S.r.l.  depositato dai genitori al fine di poter accedere ai dati personali del figlio deceduto che erano stati salvati mediante i servizi cloud di proprietà della famosa Mela, con lo scopo di obbligare quest’ultima a fornire assistenza nel recupero dei dati del figlio nel sistema di sincronizzazione “iCloud”.

Apple, nelle sue memorie, opponeva altresì al Tribunale di considerare il defunto quale titolare di tutti gli account associati al c.d. “ID Apple” considerando i ricorrenti quali agenti del patrimonio del de cuius, come dettato dall’Electronic Communications Privacy Act del 1986 in merito all’interesse legittimo.

Altra eccezione avanzata era quella relativa al fatto che l’account del defunto avrebbe potuto contenere dati non solo appartenenti al figlio, ma anche dati personali di terzi parti.

Si evidenzia, sotto il profilo strettamente legale, che quando si parla di eredità digitale possiamo annoverare non solo i beni materiali che nascono come digitali ma anche i file che sono veicolati mediante social network e le piattaforme digitali, nonché le stesse password, chiavi crittografiche, etc.

I beni digitali si possono distinguere in base alla loro natura, in patrimoniali e non patrimoniali.

Se i primi si caratterizzano per il loro valore economico, tra i secondi possiamo annoverare in questo caso le fotografie saranno quelle scattate da un professionista sul set. sono tutti quei beni che si riferiscono a dati di natura affettiva e spesso connotati da aspetti familiari

E’ bene precisare che mancando una disciplina nazionale generale che dia precise prescrizioni in tema id eredità digitale, diventa difficile poter individuare la corretta una disciplina nella della trasmissione mortis causa di beni e rapporti giuridici di natura digitale.

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