Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita nel rinnovato codice rosso.

Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita nel rinnovato codice rosso.

Il fenomeno della violenza assistita ha avuto il suo esplicito presidio e riconoscimento normativo da parte del legislatore grazie alla L. n.69/19, nota anche come codice rosso.

Attualmente il codice penale considera la violenza assistita un’aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia (ex art.572 c.p.) se l’abusante maltratta continuamente, non in occasioni sporadiche, il coniuge o il convivente di fronte ai figli.

Il CISMAI – acronimo per Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia – riporta che “La violenza assistita da minori si verifica quando i bambini sono spettatori di qualsiasi forma di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori”.

È una violenza indiretta, non subita in prima persona, ma patita da altri individui presenti in famiglia.

Effetti sui minori.

I minorenni possono subire molteplici effetti. Questi possono:

  • essere esposti direttamente alle violenze o soprusi quando questi avvengono in loro presenza;
  • averne conoscenza indiretta;
  • percepirne gli effetti, in senso sentimentale (tristezza, ansia) o in senso fisico a causa di lividi e ferite evidenti.

È violenza assistita anche quando le sevizie o l’abbandono riguardano animali presenti in famiglia.

Il giudice, preso atto del contesto violento, obbligherà il soggetto a lasciare immediatamente la casa familiare, nonché disporre la decadenza della potestà e  l’allontanamento del genitore. Quanto detto è strettamente connesso al profilo civilistico, non solo a quello penale.

Prova in giudizio.

Attualmente, l’ordinamento italiano non prevede una normativa specifica al problema della violenza assistita da minori.

È una tipologia di violenza difficilmente dimostrabile in sede giudiziaria, il cui danno ha carattere emotivo e mentale, protetto anche dalla nostra incapacità di reazione o protezione all’evento.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha formato una Commissione ad hoc al fine di poter ricercare e predisporre in un unico documento di legge una proposta valida e concreta.

È doveroso iniziare a predisporre un controllo sul territorio di un numero adeguato di servizi sociali, specializzati in materia di maltrattamento infantile, al fine di limitare e delimitare il reato di violenza assistita nei confronti di un minore.

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