L’IMU e le principali restrizioni a causa del Covid19

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L’IMU ovvero l’imposta municipale propria è un tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva Italia del 2011 ed è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili specificati nell’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992.

Questo tributo è obbligatorio per i seguenti soggetti:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma solo nella situazione di abitazione “di lusso”;
  • concessionari di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione.

L’IMU viene calcolata in base alla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale, con l’applicazione di un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, passa dal 7,6 all’8,6 per mille e che può essere modificata dai Comuni a determinate condizioni. Mentre, per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria è del 5 per mille e ogni Comune può deliberare in Consiglio se aumentare di 1 punto millesimale o diminuire fino all’azzeramento.

Chi può aderire alle restrizioni IMU?

A causa della pandemia, il governo ha emanato una serie di decreti per sostenere e aiutare le attività più colpite.

Con la legge del 30/12/2020 n.178, denominata legge di Bilancio 2021, prevedeva l’esenzione del pagamento dell’acconto IMU di giugno ai proprietari dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi e termali, fluviali e lacuali;
  • alberghi e pensioni ovvero immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, rifugi di montagna, ostelli della gioventù, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Successivamente, con l’introduzione del decreto legge n.41/2021, denominato decreto Sostegni dichiarava che l’esenzione del versamento dell’acconto IMU 2021 era accessibile per tutti i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, purchè ex art. 1, commi da 1 a 4 del decreto, gli immobili sui quali si richiede l’esenzione dell’imposta siano quelli dove i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. I requisiti per accedere al contributo a fondo perduto e di conseguenza anche all’esenzione dell’acconto zono i seguenti:

  • possedere la partiva IVA attiva al 23 marzo 2021;
  • avere ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • avere nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

La categoria dei soggetti che potevano godere dell’esenzione IMU si è ampliata grazie al decreto Sostegni bis, n.73 del 25/5/2021. Tale decreto ha previsto l’azzeramento dell’IMU 2021 per i proprietari di case con canoni di affitto non riscossi a causa di morosità e soggetti al blocco degli sfratti. Dettagliatamente, la norma prevede “le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (Imu) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.”

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