L’IMU e le principali esenzioni

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L’imposta municipale propria, più comunemente chiamata IMU, è un tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva Italia del 2011 ed è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili specificati nell’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992.

Questo tributo è obbligatorio per i seguenti soggetti:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma solo nella situazione di abitazione “di lusso”;
  • concessionari di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione.

L’IMU viene calcolata in base alla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale, con l’applicazione di un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, passa dal 7,6 all’8,6 per mille e che può essere modificata dai Comuni a determinate condizioni. Mentre, per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria è del 5 per mille e ogni Comune può deliberare in Consiglio se aumentare di 1 punto millesimale o diminuire fino all’azzeramento.

Chi è esente dal pagamento dell’IMU?

Come già accennato, il pagamento del tributo non è dovuto per i proprietari dell’abitazione principale, a meno che l’immobile non è classificato come immobile di lusso oppure non è accatastato nelle categorie A1, A8 o A9.

Un ulteriore caso di esenzione sono le pertinenze delle prime case, ma in numero limitato. Ciascuna abitazione principale è esente dall’’IMU per una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 

Gli alloggi sociali e le cooperative edilizie a proprietà indivisa non sono obbligati al pagamento dell’imposta, ma devono rispettare il requisito che siano adibite ad abitazione principale. Tale agevolazione è usufruibile anche per le abitazioni destinate a studenti universitari, purché siano appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Anche gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, per le loro caratteristiche, sono esenti dall’IMU. In aggiunta anche quelli detenuti dalle località montane, dai consorzi e degli enti del servizio sanitario nazionale che sono destinati ad impegni di carattere istituzionale.

I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e alcuni fabbricati di proprietà del Vaticano, indicati nei Patti Lateranensi, sono esenti dal pagamento. Inoltre, è valida, rispettando determinati requisiti, anche per gli enti senza scopo di lucro in relazione agli immobili destinati solo allo svolgimento con modalità non commerciali di attività sanitarie, di ricerca scientifica, previdenziali e assistenziali.

Ulteriore esenzione è prevista per i terreni agricoli.

In determinati casi, su specifica delibera del consiglio comunale, è possibile che siano presenti forme di riduzione e agevolazione dell’IMU particolari per le persone anziane o disabili ricoverati in strutture sanitarie.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto che non è dovuto il pagamento dell’acconto IMU del 16 giugno 2021 per le seguenti categorie:

  • per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, fluviali e termali;
  • per gli immobili adibiti ad alberghi e pensioni (categoria D/2) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, b&b, affittacamere, campeggi e appartamenti vacanze;
  • per gli immobili accatastati nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • per gli immobili destinati a sale da ballo, discoteche e night club.

Quali sono le agevolazioni per il pagamento parziale dell’IMU?

Oltre alle esenzioni, ci sono alcuni casi in cui il pagamento è parziale.

L’agevolazione è dovuta per gli immobili inagibili o inabitati e per gli immobili di interesse storico e artistico.

In entrambi i casi, si ha una riduzione del 50% dell’imposta. Nel primo caso, l’agevolazione è usufruibile per il periodo in cui non è stato possibile usufruire del fabbricato e questo effetto deve essere dimostrato da un perito del comune di riferimento oppure attraverso un’autodichiarazione del proprietario.

Per ultimo, un’agevolazione sempre del 50% è dovuta per gli immobili, non classificati di lussi, concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado e che li utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di questo vantaggio bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  • il comodante deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato e deve risiedere anagraficamente e abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

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