L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo espresso o tacitamente, ai sensi dell’art.474 c.c.
Nel primo caso richiede la forma dell’atto scritto – atto pubblico o scrittura privata – con il quale il chiamato all’eredità dichiara di accettarla o assume la qualifica di erede (cfr. art.475 c.c.).
L’accettazione tacita si ha quando “il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (vedi art.476 c.c.).
L’accettazione non richiede necessariamente una dichiarazione espressa e formale, ma può essere implicita in un comportamento diretto a voler amministrare il patrimonio del de cuius, presupponendo una volontà incompatibile con la rinuncia all’eredità.
Le conseguenze giuridiche di questa forma di accettazione coincidono con quelle preposte per quella espressa divenendo titolare di diritti, ma anche di debiti del defunto.
Le pronunce della Suprema Corte in materia.
È stato stabilito che “si ha accettazione tacita di eredità, nell’ipotesi di esperimento delle azioni volte al reclamo o alla tutela della proprietà di beni ereditari ed al risarcimento per la loro mancata disponibilità”, poichè, trattandosi di azioni travalicanti il semplice mantenimento dello stato di fatto, il chiamato come tale non avrebbe il diritto di proporle (C.f.r. Cass. 22/7/04, n.13738).
Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di stabilire che, “ai sensi dell’articolo 476 cod. civ., assumono rilievo soltanto gli atti e i comportamenti ad evidenza negoziale, posti in essere dal successibile in ordine ai beni ereditari, tra i quali rientra una proposta di contratto” (C.f.r. Cass. 11/10/77, n.4328).
Inoltre, si ritiene che “compie atto di accettazione tacita dell’eredità il chiamato che riscuote l’importo di assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito, non essendola riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario” (C.f.r. Cass. 5/11/99, n.12327; Conforme: Trib. Macerata 3/12/02).
Cassazione recente: pagamento di una multa e accettazione tacita.
La Cassazione n.20878/20 ha analizzato il caso del pagamento di una multa e ne ha dato preciso orientamento nomofilattico prendendo le distanze da una presunta accettazione tacita di eredità. Nello specifico, in questo caso, è stato stabilito che non si è in presenza di accettazione tacita di eredità nonostante il presunto erede si accinga a pagare una multa in vece del parente defunto.
Tra i presupposti della decisione, i giudici della suprema corte hanno statuito che “il pagamento della sanzione pecuniaria, relativa al verbale per violazione al Codice della Strada, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’articolo 1180 cod. civ., l’adempimento del terzo, non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità”.