La tutela dei minori nel commercio elettronico e rete internet – Parte 3

Privacy

Il Garante italiano dell’Infanzia ed adolescenza in tema di diritto dei minori alla privacy.

Rapporti stato – autorità privacy.

Il Garante ha potuto solo sollecitare il Presidente del Consiglio a predisporre programmi integrativi ed istruttivi per i minori, in modo da renderli maggiormente consapevoli sul web.

Specificatamente il Garante inviava un parere con n. 0002324/2018 del 10/9/2018, alla Presidenza del Consiglio e alle commissioni parlamentari recante il proprio convincimento che l’età minima dovesse attestarsi alla soglia dei sedici anni.

Disatteso il loro orientamento in materia rispetto alla soglia dei 14 anni contrariamente proposta dalla Commissione Finocchiaro, l’Autorità ha deciso poi di stimolare azioni che vadano a contemperare il quadro che si è venuto a creare. Una nota pubblicata dallo stesso Garante per Infanzia e Adolescenza, ha reso noto il disappunto sulla scelta accordata alla Commissione e riporta: “I 16 anni erano una scelta ragionevole per garantire ai ragazzi una partecipazione leggera attraverso l’assunzione di responsabilità dei genitori, che ora invece ricadono su di loro”, aggiunge poi che “Diventa di conseguenza opportuno che l’abbassamento dell’età del consenso digitale dai 16 ai 14 anni si adeguatamente compensato e accompagnato da programmi formativi specifici, rivolti ai minorenni, che ne assicurino una sufficiente consapevolezza digitale”.

Poi continua la Garante Filomena Albano, “Ad oggi, in Italia non si registra una diffusione capillare di programmi educativi tarati specificamente sulla consapevolezza digitale.”

Il Garante ha infine sottolineato un chiaro elemento di frattura e incoerenza sistematica per cui “Oggi un adolescente necessita del consenso genitoriale per il trattamento dei dati personali in qualsivoglia contesto offline – ad esempio per l’iscrizione in palestra – mentre, nel ben più complesso universo del trattamento dei dati online, può prescinderne. Da qui la necessità di investire nell’innalzamento della consapevolezza digitale”.

Così si conclude la nota dell’Autorità, ponendo un grosso interrogativo sistematico a proposito dell’omogeneità dei trattamenti e discipline che convergono sulla figura del minore, sottolineando che in alcuni ambiti un minorenne viene considerato una figura ancora in divenire, mentre altre casistiche seguono normative in cui lo stesso ha già acquisito maturità.

Questo un po’ il nodo centrale della deroga a cui gli Stati Membri sono liberi di aderire o meno discostandosi dalla previsione europea, quasi come se il legislatore europeo non avesse anch’egli chiaro quale sia il giusto limite a riguardo.

A riprova di questo si rammenta che la Germania ha deciso di confermare il tetto dei sedici anni, mentre Spagna e Inghilterra hanno optato per una disciplina avente come soglia minima il tredicesimo anno di età.

Un esempio pratico di un rischio di trattamento, talmente di carattere quotidiano, quanto pericoloso, si ravvisa nella pubblicazione online di materiale fotografico.

“La pubblicazione di una fotografia online si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e sensibili, e costituisce interferenza nella vita privata del minore. In tal senso occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli”.

In quest’ottica una recente sentenza del tribunale di Mantova nel 2017 ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli occorre il consenso di entrambi i genitori. In assenza dell’accordo dei due genitori, la foto non è pubblicabile.

Nel caso specifico il giudice Berardi ha sostenuto che la pubblicazione delle immagini da parte della madre ma in assenza di consenso del padre, viola l’articolo 10 del codice civile in tema di diritto all’immagine, viola gli articoli 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali e anche gli articoli 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.

Inoltre l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Codice del processo penale minorile) vieta “la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica”. Il divieto in questione si osserva “anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.

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