La sospensione condizionale della pena è prevista e disciplinata dall’art. 163 e seguenti del Codice Penale.
In estrema sintesi si tratta di un istituto di atte generale che permette a colui che è stato condannato ad una pena detentiva non superiore ad anni due di beneficiare della sospensione della pena, e pertanto, di fatto, di non scontare la propria pena, a patto che, nei successivi due anni – in caso di contravvenzione – e cinque anni – in caso di delitto – l’interessato non compia ulteriori reati della stessa indole di quello per cui è stato condannato.
All’esito dei predetti termini di legge, qualora il soggetto non compia ulteriori condotte criminose, il reato è estinto.
In caso contrario, la sospensione condizionale della pena verrà revocata.
La sospensione condizionale della pena è un istituto ampiamente applicato nella prassi giudiziaria, allorquando il Giudice di merito ritenga di compiere una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato, ritenendo che lo stesso si asterrà dal compiere altri reati.
In questo quadro normativo di parte generale il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge14 settembre 2011, n. 148, è intervenuto sul Decreto Legislativo 74/2000 operando una restrizione all’ applicabilità della sospensione condizionale della pena per la gran parte dei reati tributari, al verificarsi di determinate condizioni.
L’art. 12 comma 2 bis Decreto Legislativo 74/2000 stabilisce infatti che “Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”.
Le condizioni in presenza delle quali la norma prevede l’inoperatività della sospensione condizionale della pena – vale a dire che l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari nonché superiore a tre milioni di euro – devono valere congiuntamente , così delineando fattispecie concrete connotate da particolare gravità in termini di danno all’erario.
Le fattispecie di reato interessate da questa restrizione sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
Rimangono pertanto sottoposti alla disciplina ordinaria della sospensione condizionale della pena, senza ulteriori restrizioni, i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.