La ripresa dei pignoramenti

Febbraio 2021: ripresa dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni e dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo 

 

L’art. 1 comma 3 Decreto Legge n. 3/2021 introduce la sospensione fino al 31 gennaio 2021 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati entro il 19/5/20, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

  • Stipendio o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento
  • pensione, indennità che tengono luogo di pensione, o assegni di quiescenza.

Ciò detto, se fino al 31 gennaio 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato (anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione), a partire invece dal 1 Febbraio 2021 tornerà ad operare l’obbligo di accontamento e, quindi, l’obbligo di rendere indisponibili al debitore le somme oggetto di pignoramento e il conseguente obbligo di versamento all’Agente della riscossione.

Inoltre il Decreto Legge 3/2021 modifica i termini indicati nell’art. 68 comma 1 Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020), stabilendo che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 202,  derivanti da:

  • cartelle di pagamento 
  • avvisi di accertamento e di addebito (artt. 29 e 30 d.l. 78/2010) affidati all’agente della riscossione

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e pertanto entro il 28 Febbraio 2021.

Tutto ciò salve eventuali nuove misure o proroghe eventualmente disposte in occasione del Consiglio dei Ministri del 29 Gennaio 2021, di cui si attende comunicato stampa ufficiale.

 

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