La geolocalizzazione degli utenti come criterio per la tassazione delle Web Company

WEB TAX: LA GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI UTENTI COME CRITERIO PER LA TASSAZIONE

La legge di stabilità 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019) ha modificato l’Imposta sui servizi digitali (c.d. Web tax), istituita nel 2018 e già corposamente modificata, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 01/01/2019.

Rispetto alla versione precedente con tale novella legislativa vengono:

  • precisati alcuni servizi digitali non soggetti a tassazione;
  • individuate alcune caratteristiche relative alla realizzazione della fattispecie impositiva e dei ricavi soggetti a tassazione;
  • introdotti nuovi obblighi contabili.

La principale novità della Web tax è il fatto che è entrata in vigore dal 01/01/2020, e prende sempre più forma grazie all’aggiunta del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16/12/2020.

Altra importante novità è che la nuova tassazione sarà abolita al momento in cui entreranno in vigore eventuali accordi in sede internazionale in materia di imposizione dell’economia digitale.

Lo schema di provvedimento fornisce le indicazioni operative relative all’assolvimento dell’imposta sui servizi digitali, introdotta nell’ordinamento nazionale dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n 145.

Secondo lo schema di provvedimento, i ricavi digitali sarebbero imponibili quando “il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio nello Stato”, valendo a tali fini “l’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o, in mancanza, un altro metodo di geolocalizzazione”.

I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano l’attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente realizzano:

  • a livello mondiale, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi non inferiori a euro 750 milioni;
  • a livello nazionale, ricavi da servizi digitali non inferiori a euro 5,5 milioni.

I servizi digitali, i cui ricavi sono oggetto dell’imposta, sono riconducibili a tre categorie: 

  1. veicolazione su un’interfaccia digitale (“ID”) di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (esempio: Facebook, Google, Airbnb); 
  2. messa a disposizione di un’ID multilaterale che consente agli utenti l’interazione, al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’ID (esempio: posta elettronica e servizi web browser).

L’Agenzia delle Entrate, con il suo provvedimento, esclude dall’ambito applicativo della norma la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale e la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore (e-retailing).

L’imposta viene determinata applicando l’aliquota del 3% sui ricavi imponibili realizzati nell’anno solare, come previsto nel comma 41.

Ai fini della determinazione della base imponibile si considera la percentuale rappresentativa dei servizi digitali relativa al territorio dello Stato. Infatti, come indicato nel comma 40-ter dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n 145, il totale dei ricavi imponibili è il prodotto di due componenti: 

  1. a) il totale dei ricavi dei servizi digitali, ovunque realizzati;
  2. b) la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato, definita in maniera diversa per le tre categorie di servizi digitali, ma riconducibile alla fruizione dei servizi digitali da parte di utenti con dispositivi localizzati nel territorio dello Stato.

Il provvedimento prevede due termini annuali:

  • 16 febbraio, dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili, per il versamento dell’imposta, e
  • 31 marzo, per la presentazione della dichiarazione annuale dei servizi tassabili forniti, nonché obblighi contabili relativi ai ricavi imponibili e alle percentuali rappresentative attraverso due appositi allegati. Nel primo viene previsto un prospetto, da predisporre mensilmente, con le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta mentre, nel secondo devono essere fornite le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare il tributo, da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

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