IL REDDITO D’IMPRESA TRA IRPEF ED IRES

Il reddito di impresa è uno delle sei tipologie prese in considerazione dal DPR 917/1986 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) e distinto, da parte del legislatore, per determinare la base imponibile per la tassazione, da:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi.

Il reddito d’impresa è prodotto dall’esercizio di attività commerciali ex dell’articolo 2195 del codice civile ovvero imprenditori o imprese che esercitano:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • attività di intermediazione nella circolazione di beni;
  • attività di trasporto;
  • attività bancaria e assicurativa;
  • altre attività ausiliarie alle precedenti.

In Italia, il regime fiscale di un’attività d’impresa è l’insieme di tutte le regole e procedure da seguire per definire il reddito, detrarre le spese, determinare i differenti tributi e corrispondere quanto dovuto all’erario.

Esistono 3 regimi fiscali:

  1. regime ordinario: le imprese che gestiscono la contabilità nei modi ordinari devono redigere annualmente il bilancio di esercizio, come previsto dal codice civile; le società colpite dal regime ordinario sono:
    1. di capitali;
    2. di persone e ditte individuali che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a 400.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi e 700.000,00 euro negli altri casi.
  2. regime semplificato: è per le imprese individuali e le società di persone che non abbiano una produzione di ricavi relativa all’anno precedente superiore ai 400.000,00 euro per prestazione di servizi e ai 700.000,00 euro per altre attività; le imprese che gestiscono la contabilità in modalità semplificata non devono redigere obbligatoriamente il bilancio annuale, ma determinano il reddito d’impresa dalla differenza tra i ricavi e i costi rilevabili direttamente da un prospetto generale della situazione economica.
  3. regime forfettario: è adatto per i piccoli imprenditori, professionisti e imprese individuali purchè non superino i 65.000,00 euro di ricavi all’anno. Questo regime implica un’aliquota per i primi 5 anni del 5%, per poi passare al 15%. Un ulteriore beneficio è la non applicabilità dell’IVA sui compensi ricevuti, evitando oneri fiscali come dichiarazioni e liquidazioni periodiche e, infine, non si ha nessun obbligo delle fatture elettroniche e della loro registrazione.

Per i primi due regimi, sopraelencati, il sistema tributario prevede l’imposizione diretta sui redditi d’impresa e delle attività professionali attraverso due imposte:

  • IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • IRES: imposta sul reddito delle società.

La prima è un’imposta ad aliquote progressive per scaglioni di reddito. È determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni spettanti, le seguenti aliquote:

  1. fino a 15.000,00 euro 23%;
  2. da 15.001,00 a 28.000,00 27%;
  3. da 28.001,00 a 55.000,00 38%;
  4. da 55.001,00 a 75.000 41%;
  5. oltre 75.000,00 43%.

I soggetti passivi IRPEF sono:

  • le persone residenti sul territorio italiano, per i beni posseduti ed i redditi prodotti in patria o all’estero;
  • le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano

società di persone;

  • le società di capitali i cui soci hanno adottato la cosiddetta “tassazione per trasparenza”.

L’IRES invece è un’imposta proporzionale e personale, ottenibile tramite applicazione di un’aliquota unica. La sua aliquota è fissata al 24%, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016. L’aliquota è calcolata al reddito d’impresa individuato dall’art.83 del testo unico delle imposte sui redditi

I soggetti IRES sono:

  • società di capitali;
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società;
  • trust residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  • società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

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