Il reddito di impresa è uno delle sei tipologie prese in considerazione dal DPR 917/1986 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) e distinto, da parte del legislatore, per determinare la base imponibile per la tassazione, da:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi diversi.
Il reddito d’impresa è prodotto dall’esercizio di attività commerciali ex dell’articolo 2195 del codice civile ovvero imprenditori o imprese che esercitano:
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- attività di intermediazione nella circolazione di beni;
- attività di trasporto;
- attività bancaria e assicurativa;
- altre attività ausiliarie alle precedenti.
In Italia, il regime fiscale di un’attività d’impresa è l’insieme di tutte le regole e procedure da seguire per definire il reddito, detrarre le spese, determinare i differenti tributi e corrispondere quanto dovuto all’erario.
Esistono 3 regimi fiscali:
- regime ordinario: le imprese che gestiscono la contabilità nei modi ordinari devono redigere annualmente il bilancio di esercizio, come previsto dal codice civile; le società colpite dal regime ordinario sono:
- di capitali;
- di persone e ditte individuali che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a 400.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi e 700.000,00 euro negli altri casi.
- regime semplificato: è per le imprese individuali e le società di persone che non abbiano una produzione di ricavi relativa all’anno precedente superiore ai 400.000,00 euro per prestazione di servizi e ai 700.000,00 euro per altre attività; le imprese che gestiscono la contabilità in modalità semplificata non devono redigere obbligatoriamente il bilancio annuale, ma determinano il reddito d’impresa dalla differenza tra i ricavi e i costi rilevabili direttamente da un prospetto generale della situazione economica.
- regime forfettario: è adatto per i piccoli imprenditori, professionisti e imprese individuali purchè non superino i 65.000,00 euro di ricavi all’anno. Questo regime implica un’aliquota per i primi 5 anni del 5%, per poi passare al 15%. Un ulteriore beneficio è la non applicabilità dell’IVA sui compensi ricevuti, evitando oneri fiscali come dichiarazioni e liquidazioni periodiche e, infine, non si ha nessun obbligo delle fatture elettroniche e della loro registrazione.
Per i primi due regimi, sopraelencati, il sistema tributario prevede l’imposizione diretta sui redditi d’impresa e delle attività professionali attraverso due imposte:
- IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche;
- IRES: imposta sul reddito delle società.
La prima è un’imposta ad aliquote progressive per scaglioni di reddito. È determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni spettanti, le seguenti aliquote:
- fino a 15.000,00 euro 23%;
- da 15.001,00 a 28.000,00 27%;
- da 28.001,00 a 55.000,00 38%;
- da 55.001,00 a 75.000 41%;
- oltre 75.000,00 43%.
I soggetti passivi IRPEF sono:
- le persone residenti sul territorio italiano, per i beni posseduti ed i redditi prodotti in patria o all’estero;
- le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano
società di persone;
- le società di capitali i cui soci hanno adottato la cosiddetta “tassazione per trasparenza”.
L’IRES invece è un’imposta proporzionale e personale, ottenibile tramite applicazione di un’aliquota unica. La sua aliquota è fissata al 24%, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016. L’aliquota è calcolata al reddito d’impresa individuato dall’art.83 del testo unico delle imposte sui redditi.
I soggetti IRES sono:
- società di capitali;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società;
- trust residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
- società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.