Il divorzio congiunto

divorzio congiunto

 

Si parla di divorzio congiunto quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio.

Nel caso di matrimonio civile, il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale. Si tratta della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della quale vengono meno dei doveri del matrimonio, ossia quello di coabitazione, fedeltà coniugale, assistenza morale e materiale, educazione e istruzione della prole.

Si definisce divorzio congiunto o consensuale il procedimento giudiziario iniziato dai coniugi in maniera consensuale dopo aver raggiunto l’accordo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio: ovvero, sull’affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge con un reddito più basso, sull’assegnazione della casa coniugale e sulla divisione dei beni. La differenza rispetto al divorzio giudiziale consiste, quindi, nella richiesta di uno solo dei coniugi, indipendentemente dal fatto che l’altro sia d’accordo o meno. Nel caso della separazione consensuale l’avvocato può essere unico per entrambi i coniugi, altrimenti ognuno dei due avrà il suo.

 Il divorzio si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza.

Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, quindi con una procedura molto più snella del divorzio con la causa tradizionale e le contestazioni reciproche delle parti: il giudice si ritira per la decisione della causa nella quale non sono ammesse né le parti né il pubblico.

 

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