Contributo unificato tributario: cos’è?
A partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell’art. 9 del D.P.R. 115/2002, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo che ha sostituito tutte le altre imposte.
Pertanto, in caso di proposizione di ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie deve essere versato il contributo unificato tributario, secondo le modalità previste dalla Legge.
Il contributo unificato è un’entrata di natura tributaria che va versata all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria.
Per atto introduttivo si intende, non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto consecutivo e autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento della materia del contendere, come ad esempio l’appello o il ricorso incidentale.
Come si determina il suo valore?
L’importo del contributo unificato tributario è parametrato al valore della controversia che a sua volta si determina, ai sensi dell’art. 12, comma 2 D. Lgs. n° 546/92, in base all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è invece costituito dalla somma di queste.
Tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dall’art. 14 comma 3 bis D.P.R. n.° 115/2002.
In caso di impugnazione con un unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002.
Gli importi del contributo unificato sono indicati nell’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n° 115/2002 con riferimento ai seguenti “scaglioni” di valore della controversia:
VALORE DELLA CONTROVERSIA – VALORE CONTRIBUTO UNIFICATO
fino ad 2.582,28 € | 30,00 € |
da 2.582,28 € fino a 5.000 € | 60,00 € |
da 5.000 € fino a 25.000 € | 120,00 € |
da 25.000 € fino a 75.000 € | 250,00 € |
da 75.000 € fino a 200.000 € | 500,00 € |
da 200.000 € in su | 1.500,00 € |
Controversie tributarie di valore indeterminabile | 120,00 € |
Se manca la dichiarazione di valore della lite | 1.500,00 € |
Come si può pagare?
Il Contributo unificato che si applica per ciascun grado di giudizio nel processo tributario si può pagare utilizzando diverse modalità.
– mediante modello F23 presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A.; in tal caso la parte ricorrente dovrà indicare
- il codice tributo: 171T
- la descrizione: “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115”
- il codice ufficio o ente, indicato nella pagina della Commissione Tributaria, effettuando la ricerca nelle Sedi delle Commissioni.
Per la compilazione e la stampa del modello F23 è anche disponibile il servizio Programma di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.
– mediante contrassegno recante la dicitura “Contributo Unificato Tributario”, da acquistare presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati; in tal caso il contrassegno dovrà essere applicato nell’apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo da depositare congiuntamente al ricorso all’atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 D. Lgs. n.546/1992.
– Online tramite carte di credito, postepay, addebiti sul conto corrente postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato.