Il matrimonio canonico acquista piena efficacia giuridica di fronte allo Stato, tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile grazie alle disposizioni contenute nell’Accordo stipulato nel 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica; l’accordo è stato ratificato dal Parlamento con la Legge n.21 del 25 marzo 1985. Il matrimonio concordatario sortisce effetti civili e non solo religiosi, nonostante venga celebrato da un Ministro di culto cattolico, a contrario della previgente normativa, la quale prevedeva due distinte celebrazioni matrimoniali, l’una in forma civile e l’altra in forma religiosa.
La procedura
Le pubblicazioni contenenti l’avviso con tutte le informazioni necessarie per l’individuazione degli sposi, devono necessariamente essere affisse sia alla chiesa parrocchiale che alla casa comunale; trascorsi i termini di legge senza alcuna opposizione, l’ufficiale di stato civile rilascia un nulla osta alla prosecuzione del matrimonio.
La celebrazione religiosa prevede l’obbligo di lettura, da parte del sacerdote e al termine del rito nuziale, degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile relativi ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
In ultimo, il sacerdote deve compilare l’atto matrimoniale in duplice copia, poiché entro 5 giorni, l’ufficiale dello stato civile del comune interessato, deve provvedere alla trascrizione nei registri degli atti di matrimonio nelle successive 24 ore. La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili del matrimonio religioso.
Ipotesi di intrascrivibilità del matrimonio concordatario
Quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta e quando sussiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile, la trascrizione non può avere luogo. Alcuni esempi di impedimento sono: provvedimento di interdizione per infermità di mente, coloro che siano vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili e coloro che abbiano un impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta; devono ritenersi preclusivi della trascrizione anche la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, nonché l’impedimento che si origina da adozione e da affiliazione. Nullità del matrimonio concordatario Il matrimonio concordatario è nullo in presenza di vizi del consenso ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.
È il caso dell’insussistenza in capo ad uno dei coniugi della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano, della violenza fisica, della simulazione e della riserva mentale.
Il giudizio canonico di primo grado deve essere instaurato avanti al Tribunale competente, che è quello del luogo ove i coniugi risiedono o hanno il domicilio. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, può essere proposto appello.