Cartelle esattoriali: che cosa sono e come vengono notificate

L’Agenzia delle Entrate definisce la cartella esattoriale come un atto amministrativo caratterizzata da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo.

Questo incarico viene affidato al concessionario, che ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 602/73 ha il compito di notificare il provvedimento esattivo ed eventualmente a procedere con azioni esecutive del credito ai danni del contribuente.

In ambito di efficacia del menzionato atto esattoriale, rappresenta un vero e proprio titolo esecutivo, posto allo stesso livello di sentenze, decreti e ordinanze.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/733, il principio di esecutività del titolo legittima il concessionario a promuovere un pignoramento ai danni del destinatario oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ad eccezione di alcuni casi, ad esempio:

a) pagamento integrale della somma;

b) presentazione dell’istanza di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

c) sospensione amministrativa;

d) sospensione giudiziale;

e) impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo.

La cartella esattoriale è relazionata all’esistenza del ruolo, delineando ai sensi del D.P.R. n. 602/73, lett. b): “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.

In aggiunta, nell’art. 12, il Legislatore specifica gli elementi costitutivi del ruolo, definendo il documento che viene predisposto internamente dall’ufficio creditore, i quali costituiranno parte integrante della cartella esattoriale:

  • le somme dovute;
  • gli estremi identificativi del debitore, come codice fiscale del contribuente o partita Iva;
  • la data in cui il ruolo diviene esecutivo, come evidenziato nell’art.12;
  • il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.

In merito alla corretta notificazione della cartella di pagamento che rappresenta il presupposto per la legittima adozione di qualsiasi misura espropriativa e/o cautelare, qualora l’esattore abbia omesso di rispettare l’iter di notifica e comunque non abbia garantito al contribuente l’effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima.

Dunque, la cartella di pagamento rappresenta l’unico procedimento a cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”.

Come indicato nell’art. 25 D.P.R. n° 602/73 l’Agenzia delle Entrate Riscossione procede alla notificazione della cartella di pagamento entro i termini decadenziali e nel rispetto delle modalità indicate nell’articolo successivo.

Tuttavia, affinché il Riscossore eserciti il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano compiute le seguenti incombenze:

  • composizione del ruolo da parte dell’ufficio impositore e trasferimento dello stesso all’agente della riscossione;
  • notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.

La principale caratteristica della notificazione, come viene definito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.

In conclusione, si può definire che le cartelle esattoriali possono rappresentare un valido titolo esecutivo sia per l’adozione di una misura cautelare che per l’avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare, come ben specificato nell’art. 49, D.P.R. n. 602/73.

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