Calcolo IMU 2018: modalità di versamento e scadenza

contabilità

Come si calcola l’IMU?

Partiamo da come si calcola per poi per spiegare cos’è l’IMU.

Per calcolare l’IMU è indispensabile conoscere alcuni dati:

  •  rendita catastale (se l’immobile non dovesse averne alcuna sarebbe un caso particolare da verificare nel prosieguo);
  •  la categoria catastale;
  •  i moltiplicatori catastali;
  •  le aliquote;
  •  le detrazioni.

Ogni comune ha una certa elasticità in tema IMU, quindi vi consigliamo di verificare la delibera comunale per l’anno di riferimento.

Come farlo? EccoVi il link

sito istituzionale

Una volta conosciuti questi dati, è necessario effettuare un’operazione algebrica, serve solo una calcolatrice.

Facciamo un esempio:

  • rendita catastale = 1.000 Euro;
  • percentuale di rivalutazione = 5%;
  • categoria catastale = A2 (abitazione – moltiplicatore 160);
  • aliquota IMU = 0,76%:

Risultato= (1.000*105%)*160*0,76%=1.276,80 Euro, IMU dell’anno.

Come avviene il pagamento dell’IMU?

Il pagamento dell’IMU dovrà essere effettuato come segue:

  • 50% in acconto al 16 giugno (18 giugno per l’anno 2018 perché il 16 giugno era sabato e quindi in questo caso la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo )
  • 50% a saldo al 16 dicembre (17 dicembre per l’anno 2018 perché il 16 dicembre sarà domenica e quindi come detto al punto precedente in questo caso la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Cos’è l’IMU?

L’IMU è l’imposta municipale propria (IMU), istituita nel 2011 ma entrata a regime nel 2015, ed ha sostituito sia l’ICI che l’IRPEF (comprese le addizionali IRPEF) dovuta sui redditi fondiari ovvero quelli relativi a beni immobili non locati.

Qual è il presupposto per l’applicazione dell’IMU?

La fattispecie imponibile è il possesso di immobili.

Deroga alla regola del possesso

Ai fini IMU, in deroga al principio generale, sono soggetti passivi:

  • il locatario di immobili detenuti in leasing;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il coniuge assegnatario della ex casa coniugale.

Soggetti Passivi IMU

Sono soggetti passivi IMU:

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (immobili strumentali, patrimonio o merce);
  •  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Fabbricati iscritti in Catasto dotati di rendita catastale

La base imponibile IMU dei fabbricati iscritti in Catasto, dotati di rendita catastale, si ottiene applicando prima una rivalutazione della rendita catastale del 5% (rendita *105/100) e poi moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati categoria catastale A, escluso A/10;
  • 160 per i fabbricati C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati categoria catastale B e categoria catastale C/3, C/4 e C/5;
  • <80 per i fabbricati categoria catastale A/10 e categoria catastale D/5;
  • <65 per i fabbricati categoria catastale D, con esclusione della categoria D/5;
  • <55 per i fabbricati categoria catastale C/1.

Riduzioni della base imponibile IMU

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Immobili strumentali

Per gli immobili strumentali è possibile dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali, ferma restando l’indeducibilità totale dell’IMU ai fini IRAP.

Di che vantaggio si tratta? il vantaggio è il risparmio d’imposta diretta conseguente alla parziale deducibilità dell’imposta ovvero il 5,5% dell’imposta IRES (27,5% IRES ovvero del 20% dell’imposta in caso di società di capitali) fino ad un massimo dell’8,6% IRPEF (43% aliquota massima IRPEF ovvero del 20% dell’imposta in caso di società di persone o imprenditori individuali, professionisti, artigiani, commercianti ed artisti).

Aree fabbricabili

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il  valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione;
  • all’indice di edificabilità;
  • alla destinazione d’uso consentita;
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua costruzione;
  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli si ottiene dal reddito dominicale.

La base di  partenza è reddito dominicale, da rivalutare del 25% (RD*125/100), da moltiplicare per:

  •  75, per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
  • 135 per i terreni agricoli posseduti da altri soggetti.

Ipotesi particolari calcolo base imponibile IMU

Fabbricati categoria castale D

Un’ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita riguarda i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino:

  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

Per tali fabbricati, la modalità̀ di determinazione della base imponibile, si basa sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento dei costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario).

I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali.

Consiglio, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli, fabbricati d’impresa categoria D e per i fabbricati senza rendita: “non fate da soli, ma fatevi aiutare dal consulente di fiducia!”

Sono esenti da IMU gli immobili:

  • posseduti dallo Stato;
  • posseduti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali come musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà̀ della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate;
  • ed altri immobili particolari.

Ai fini dell’esenzione, gli immobili utilizzati dall’ente commerciale devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività:

  • assistenziali;
  • previdenziali;
  • sanitarie;
  • di ricerca scientifica;
  • didattiche;
  • ricettive;
  • culturali;
  • ricreative;
  • sportive;
  • di religione e culto.

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