Bonus ristoranti, contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

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REQUISITI E MODALITA’ DI RICHIESTA DEL BONUS RISTORANTI

L’articolo 58 del D.L. 104 del 14/8/2020 (Decreto Agosto), con lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, istituisce un Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione.

Il cosiddetto bonus ristoranti è destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

  • 10.11 ristorazione con somministrazione,
  • 29.10 mense,
  • 29.20 catering continuativo su base contrattuale.

 

QUALI SONO I REQUISITI?

La disposizione prosegue specificando che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020 viene confermata l’applicabilità della disposizione per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza dover rispettare i limiti di fatturato indicati precedentemente.

COME SI RICHIEDE?

Ai sensi del comma 3 dell’art.58, i soggetti interessati presentano un’apposita istanza per richiedere il contributo secondo le modalità che saranno fissate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’importo del contributo è erogato mediante:

  1. un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’art. 67 del decreto legislativo del 6/9/2011 n. 159;
  2. il saldo del contributo verrà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc).

Il comma 4 prevede che l’erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986 n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ed è alternativo a quello concedibile ai sensi dell’art. 59.

 

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