Avvocati i contributi previdenziali diventano compensabili

Avvocati: sospensione della riscossione dei contributi minimi 2021 e compensazione con i crediti erariali

L’art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha istituito un fondo speciale per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse che abbiano percepito un reddito complessivo inferiore ad € 50.000,00 per l’anno di imposta 2019 ed abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel 2020.

Il successivo comma 21 prevede che tale norma sia resa operativa con uno o più Decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da adottare entro 60 giorni. Il Decreto dovrà anche definire il limite di spesa destinato alle Casse rispetto a quello destinato all’INPS.

Parallelamente, in applicazione dell’art. 28 del Dlgs 241/1997 e D.M. attuativo del 10 gennaio 2014, dal 2021 Cassa Forense, grazie alla stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate,  consentirà la compensazione dei versamenti contributivi con i crediti erariali; ciò significa  che si potranno pagare i contributi dovuti all’Ente previdenziale ponendoli in compensazione con le somme vantate nei confronti dello Stato, mediante il modello F24.

La procedura è stata prevista come operante a partire dal 2021 e Cassa forense garantisce che nella fase iniziale sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi obbligatori e delle due rate in autoliquidazione Modello 5/2021 previste in scadenza al 31 Luglio e 31 Dicembre 2021, ma in futuro sarà possibile utilizzare la compensazione per qualsiasi tipo di pagamento contributivo dovuto alla Cassa.

In concreto, l’avvocato accederà alla propria area personale sul sito della Cassa e potrà stampare il modello F24 già precompilato, inoltrandolo poi attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

In questo nuovo contesto legislativo il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha disposto la sospensione della riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità) in attesa del Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 1 comma 20 Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

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