Responsabilità sanitaria. Pronuncia di cassazione su ricorso presentato dal marito di paziente defunta

Responsabilità sanitaria

La questione

Tizio adiva il Tribunale competente chiedendo la condanna dell’azienda ospedaliera Alfa al risarcimento del danno subito a seguito dell’avvenuto decesso della moglie a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale dovuto a problematiche cardiache.

Tizio sosteneva che l’evento morte fosse intervenuto a causa di negligenza dei sanitari che predisponevano una coronografia in presenza di un infarto sub-endocardiaco e non transumurale nonché l’omessa somministrazione di eparina.

Il Tribunale, dopo aver disposto idonea CTU, rigettava la domanda perché – dalle operazioni peritali – veniva accertata la correttezza dell’operato dei sanitari nonché, sempre sulla base delle osservazioni formulate dal perito nominato, erano emerse delle circostanze esterne ed estranee rispetto alle cure che permettevano di escludere “con certezza probabilistica” che l’evento morte fosse stato causato dalla condotta posta in essere dai sanitari.

Avverso la sentenza di primo grado, Tizio proponeva ricorso innanzi alla Corte D’Appello competente che, dal canto suo, confermava la pronuncia del Giudice di prime cure.

Ricorso in Cassazione

Tizio si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione lamentando la “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: il Giudice di prime cure avrebbe posto a carico di Tizio l’onere di fornire prova in merito alla sussistenza e all’accertamento del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari e l’evento morte (nel caso di specie che sarebbe stato onere di Tizio fornir prova dell’aggravamento della patologia della moglie nonché allegare un inadempimento dei sanitari che sarebbe stato idoneo a provocare il danno lamentato derivante dal decesso della moglie).

Il secondo motivo di ricorso in Cassazione si riferiva all’esito della CTU e, in particolare, al fatto che non fosse in concreto possibile escludere la presenza di un nesso causale tra la condotta dei medici (nel caso di specie l’omessa somministrazione di eparina) e il decesso della moglie.

La decisione sentenza n. 4904 del 15-02-2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n.4904 del 15 febbraio 2022, rigettava il ricorso presentato in quanto i motivi dovevano considerarsi infondati.

Gli Ermellini evidenziavano che il ricorso presentato da Tizio era volto ad impugnare una parte della sentenza del giudice di prime cure in cui il medesimo riteneva non provata la riconducibilità del decesso alla condotta del personale sanitario (nesso causale).

La Corte ritiene, però, che il ricorrente non aveva provveduto a censurare la decisione relativa alle condotte dei sanitari.

Gli Ermellini confermavano la qualificazione della domanda di Tizio che doveva ricondursi nell’ambito della responsabilità extracontrattuale: il marito conveniva la Struttura sanitaria per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti derivanti dal decesso della moglie iure proprio. Derivava, quindi, che non vi fosse alcun rapporto contrattuale tra la struttura e Tizio ma, al più, tra la struttura e la moglie deceduta nella sua qualità di paziente.

È proprio da tale qualificazione che deriva la circostanza secondo cui Tizio avrebbe dovuto assolvere tutti gli oneri probatori sullo stesso gravanti sulla base dei criteri della responsabilità extracontrattuale e, di conseguenza, il medesimo avrebbe dovuto dar prova di una condotta negligente posta in essere dai sanitari nonché del relativo nesso di causalità.

Per quanto riguarda il secondo motivo (omissione dell’esame relativo alla mancata somministrazione dell’eparina), la Corte ha ritenuto tale motivo infondato sulla base del fatto che il Giudice, dopo aver aderito alle risultanze del CTU, non ha obbligo di motivare la sua decisione e nemmeno a esprimersi in merito alle osservazioni degli eventuali consulenti tecnici di parte. 

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